Legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2005

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.
Art. 13
 
1. Per le finalità previste dal Capo II è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1665 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni di un istituto di credito operante nella regione per favorire il processo di innovazione tecnologica ed il rinnovo di impianti o macchine al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
4. Sul precitato capitolo 1665 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.