Art. 1
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali e di servizio alla produzione del Friuli-Venezia Giulia, č autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.
3. La provvista finanziaria assicurata con la sottoscrizione dei prestiti obbligazionari di cui al comma 1 č integrata con provvista della banca per importi comunque non inferiori a quelli garantiti dalla sottoscrizione dell'Amministrazione regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 3, L. R. 17/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera a), L. R. 11/2009