Legge regionale 19 giugno 1995 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 31/05/2002

Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, in materia di opere pubbliche di bonifica integrale, montana e di sistemazione idraulico-forestale. Rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'ultimazione di procedure espropriative.

Art. 1

1. In via di interpretazione autentica, l'autorizzazione del Direttore regionale alle variazioni ed addizioni dei lavori, di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, è intesa come autorizzazione all'esecuzione dei lavori stessi.

2. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 48/1978, come interpretato dal comma 1, continua a trovare applicazione per le opere per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già emanati i relativi decreti di concessione.

3. L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 48/1978 è abrogato.