Legge regionale 19 giugno 1995 , n. 24 - dal 20/04/2001

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988 n. 7 << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali >>.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 3

1. Dopo l'articolo 90 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è inserito il seguente:

<< Art. 90 bis

1. Il Servizio della consulenza tecnica svolge attività di consulenza tecnica a favore delle Direzioni regionali ed in particolare provvede alla formulazione di pareri tecnici di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata, quando è necessario un esame tecnico che rientra nella competenza professionale degli ingegneri o geometri.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 non comportino la necessità dell'esame tecnico, il parere di congruità viene reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti. >>.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.