﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 29 maggio 1995

      , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1982, n.  75, recante  &lt;&lt; Testo Unico delle leggi regionali in  materia  di edilizia  residenziale  pubblica &gt;&gt;, nonché  all'articolo  5 della  legge  regionale  14 febbraio  1995,  n.  8,  recante contributi  a  Comuni  e  Province per  l'adeguamento  degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo 5 bis aggiunto da art. 75, comma 3, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Integrazione dell'articolo 24 dellalegge regionale n.  75/82)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   All'articolo 24 della legge regionale 1  settembre 1982, n.  75, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1993, n.  45, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;     13  bis.   Per  i  richiedenti  già  beneficiari   di agevolazioni   a   suo  tempo  concesse  per  l'acquisizione dell'alloggio di cui viene disposto l'esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere  c) e  d)  del  comma  1,  purché  le  procedure  espropriative risultino  già  attivate  al  momento  di  riferimento  dei requisiti  soggettivi stabilito dall'articolo 25  bis,  come inserito  dall'articolo 11 della legge regionale  17  giugno 1993, n.  45. &gt;&gt;.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sostituzione dell'articolo 43 dellalegge regionale n.  75/82)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L'articolo  43 della legge regionale  1  settembre 1982,  n.  75, già modificato dall'articolo 18 della  legge regionale  30 maggio 1988, n.  37, e dall'articolo 21  della legge  regionale  17 giugno 1993, n.  45, è sostituito  dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                          Art.  43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Domande e bandi)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Fermo  restando  quanto stabilito  dal  Titolo  IV della legge regionale 17 giugno 1993, n.  45, e dall'articolo 198  della  legge  regionale  28  aprile  1994,  n.  5,   le cooperative,   le  imprese  ed  i  privati   che   intendono beneficiare  di  interventi  di  edilizia  convenzionata  ed agevolata, presentano alla Direzione regionale dell'edilizia e  dei  servizi tecnici o, nei casi espressamente  previsti, alle    Direzioni    provinciali   dei    servizi    tecnici territorialmente competenti, apposita domanda.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    In   alcuni   casi  o  per  taluni   canali   di finanziamento,  per  i  quali la  legge  lo  impone,  ed  in particolare per quelli di cui alla legge 5 agosto  1978,  n. 457,  la  Giunta  regionale dispone  che  all'individuazione degli operatori si proceda sulla base di appositi bandi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Nel  caso  di  cui al comma 2, limitatamente  agli interventi  di  edilizia convenzionata, dell'emanazione  del bando  viene  data singolarmente notizia agli operatori  che hanno presentato anteriormente la domanda.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Le   domande  delle  cooperative  devono  essere corredate,  per ciascun programma di intervento, dell'elenco dei  soci  prenotatari in numero non eccedente quello  delle abitazioni  da realizzare e dell'elenco dei soci di  riserva in  ordine di priorità, in numero non inferiore al  50  per cento   di  quello  dei  prenotatari,  per  le  sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Qualora, dopo il provvedimento di concessione  del contributo, la riserva di cui al comma 4 venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si  procede,  in base  allo  statuto della cooperativa, tra coloro che  erano soci   della  cooperativa  al  momento  della  domanda   del contributo,  ovvero,  in  assenza,  tra  quanti   -   previa pubblicazione  da parte della cooperativa di apposito  bando all'albo  del  comune sede dell'intervento  -  accettano  di divenire soci della cooperativa medesima.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Le  sostituzioni  dei  soci  effettuate  in  modo difforme  da  quanto  stabilito al  comma  5  comportano  la decadenza dall'agevolazione e la conseguente restituzione di quanto  eventualmente  già  percepito,  limitatamente  agli alloggi irregolarmente assegnati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Le cooperative edilizie, a pena di decadenza dalle agevolazioni   complessivamente   concesse   e   conseguente restituzione  di  quanto eventualmente già  percepito,  non possono procedere all'assegnazione degli alloggi a soci  che non   risultino   in   possesso  dei  requisiti   soggettivi prescritti  alla data di presentazione della  domanda  della cooperativa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   La  sostituzione di soci in difformità  a  quanto previsto al presente articolo o l'assegnazione di alloggi  a soci  non  in  possesso dei requisiti soggettivi  prescritti comportano altresì l'inammissibilità della cooperativa  ad altre  agevolazioni  nel settore dell'edilizia  residenziale pubblica  per  la  durata di due anni,  con  decorrenza  dal momento in cui è stata effettuata l'irregolare sostituzione o  assegnazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Non  è  consentito essere soci prenotatari  o  di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Non  è consentito presentare più di una  domanda di edilizia agevolata. &gt;&gt;.</p></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sostituzione dell'articolo 120 dellalegge regionale n.  75/82)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L'articolo 120 della legge regionale  1  settembre 1982,   n.  75,  sostituito  dall'articolo  47  della  legge regionale  30 giugno 1988, n.  37, e modificato dal comma  3 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n.  46, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                          Art. 120</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Liquidazione e frazionamento dei contributie delle anticipazioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   A  seguito della presentazione della dichiarazione di  cui  al  primo  comma dell'articolo 36 e  del  contratto definitivo   di  mutuo  ove  prescritto,  si  procede   alla liquidazione  definitiva del contributo o dell'anticipazione ed  all'eventuale conguaglio tra le somme erogate  e  quelle spettanti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Al   frazionamento  dei   contributi   e   delle anticipazioni   concessi   alle   cooperative   edilizie   a proprietà   individuale  procede  il  Direttore   regionale dell'edilizia  e  dei  servizi  tecnici  sulla  base   della presentazione  degli  atti pubblici  di  assegnazione  degli alloggi e della restante documentazione afferente il tipo di agevolazione  concessa, con unico provvedimento  riferito  a tutti    i   soci   assegnatari   compresi   nell'intervento costruttivo oggetto di finanziamento agevolato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per  gli  interventi di edilizia  convenzionata  a cura  delle  imprese e degli Istituti autonomi per  le  case popolari,  i  contributi a fronte delle rate di ammortamento del  mutuo sono di competenza dell'operatore fino alla  data di  stipula  dei  contratti di compravendita  e  contestuale accollo del mutuo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    L'alienazione  degli  alloggi  realizzati  dalle imprese e dagli Istituti autonomi per le case popolari  deve intervenire, a soggetti in possesso dei requisiti di  legge, entro tre anni dall'ultimazione dei lavori.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Le quote di contributo od anticipazione erogate  a fronte  degli  alloggi invenduti o non  locati  nei  termini devono   essere   restituite  maggiorate   degli   interessi calcolati  al  tasso legale, a decorrere  dalla  data  delle erogazioni sino alla data di restituzione, ovvero secondo le modalità  di  cui al secondo comma dell'articolo  96,  come sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n.  46.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   L'assegnazione  in proprietà  con  atto  pubblico degli  alloggi  realizzati  dalle  cooperative  edilizie   a proprietà  individuale  deve  intervenire  entro  un   anno dall'ultimazione   dei   lavori,   a   pena   di   decadenza dall'agevolazione   relativa   all'intero    intervento    e conseguente    restituzione   di   quanto    precedentemente percepito.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    L'alienazione  degli  alloggi  realizzati  dalle imprese  o  dagli Istituti autonomi per le case  popolari  a soggetti non in possesso dei requisiti di legge prima  della scadenza   del  termine  di  cui  al  comma  4,  ovvero   la realizzazione di un numero inferiore di alloggi  rispetto  a quello indicato nel decreto di concessione del contributo  o dell'anticipazione    comporta    l'inammissibilità    alle agevolazioni di edilizia convenzionata per l'impresa  o  per l'Istituto  autonomo per le case popolari per la  durata  di due anni dalla data del decreto di concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  Limitatamente agli interventi di cui al comma 3  il frazionamento dei contributi o delle anticipazioni può aver luogo  anche  con separati provvedimenti relativamente  agli alloggi venduti o locati nei termini.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Le  ipoteche  di  importo  pari  all'anticipazione concessa  possono essere iscritte a favore della  Regione  o successivamente  postergate  al  secondo  grado.  Le  stesse possono  essere frazionate fra le singole unità immobiliari e  relative  pertinenze con atto volontario unilaterale  del debitore. &gt;&gt;.</p></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norma transitoria per le cooperativegià ammesse a contributo)<p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    In   deroga  a  quanto  stabilito  al  comma   5 dell'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1982,  n. 75,  come  da ultimo sostituito dall'articolo 2, sono  fatte salve  le  sostituzioni dei soci al di fuori dell'elenco  di riserva   allegato  alla  domanda  di  contributo,  comunque effettuate dalle cooperative edilizie prima dell'entrata  in vigore  della presente legge, antecedentemente all'emissione del provvedimento di concessione del contributo, purché gli stessi   siano   in   possesso  dei   requisiti   soggettivi prescritti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   In  deroga  a quanto stabilito ai  commi  7  ed  8 dell'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1982,  n. 75,    come   da   ultimo   sostituito   dall'articolo    2, l'assegnazione  in  proprietà  di  alloggi  da   parte   di cooperative edilizie già ammesse a contributo, a  soci  non in  possesso  dei requisiti di legge, comporta la  decadenza dall'agevolazione,  con conseguente restituzione  di  quanto eventualmente   percepito,   limitatamente   agli    alloggi interessati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per  gli  interventi di edilizia  convenzionata  a cura  di cooperative edilizie, ammessi a finanziamento prima dell'entrata  in vigore della presente legge, è  consentito procedere      alla     liquidazione     e     frazionamento dell'agevolazione  concessa in capo agli  assegnatari  degli alloggi, purché gli stessi abbiano acquisito la qualità di socio  prima  dell'assegnazione e risultino in possesso  dei requisiti  soggettivi, ancorché le procedure  per  il  loro reperimento  siano  state effettuate irritualmente  rispetto alla normativa vigente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   La norma di cui al comma 6 dell'articolo 120 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, si applica solamente agli interventi ammessi a finanziamento successivamente all'entrata in vigore della presente legge.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norma transitoria)<p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo venga ammessa dopo l'entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per  gli  interventi di edilizia  convenzionata  a cura  degli Istituti autonomi per le case popolari  e  delle imprese,  le  cui domande siano state ammesse  a  contributo prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  è consentito procedere alla liquidazione ed al frazionamento del contributo o dell'anticipazione concessi in capo agli  acquirenti  in possesso  dei requisiti soggettivi, anche nel  caso  in  cui l'operatore  non  abbia  proceduto  all'individuazione   dei beneficiari secondo le modalità e procedure previste  dalla disciplina  vigente,  ovvero  abbia  realizzato  un   numero inferiore di alloggi rispetto a quello indicato nel  decreto di  concessione del contributo o dell'anticipazione,  ovvero abbia  ceduto  gli alloggi realizzati, prima della  scadenza del  termine di cui al comma 4 dell'articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n.  75, come da ultimo sostituito con  l'articolo 3, a soggetti non in possesso dei  requisiti soggettivi prescritti.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 75, comma 2, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per   gli  interventi  di  edilizia  convenzionata realizzati  dalle  imprese, ammessi  a  finanziamento  prima dell'entrata in vigore della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, qualora gli alloggi oggetto di contributo siano stati legittimamente venduti a soggetti in possesso dei  requisiti soggettivi individuati in base alla normativa vigente  prima dell'emissione  del  decreto di concessione,  è  consentito procedere  alla  concessione del contributo, contestualmente alla    liquidazione   definitiva   ed   al   frazionamento, direttamente in capo agli acquirenti.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 75, comma 3, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modificazione dell'articolo 5 dellalegge regionale n.  8/95)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   All'articolo 5, comma 3, della legge regionale  14 febbraio 1995, n.  8, come sostituito dall'articolo 1  della legge regionale 11 aprile 1995, n.  17, le parole &lt;&lt; entro il termine  di 90 giorni &gt;&gt; sono sostituite dalle parole &lt;&lt; entro il termine di 180 giorni &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Entrata in vigore)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La presente legge entra in vigore il giorno  della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>