Legge regionale 29 maggio 1995, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, recante << Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica >>, nonché all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza.
Art. 5 bis
1. Per gli interventi di edilizia convenzionata realizzati dalle imprese, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, qualora gli alloggi oggetto di contributo siano stati legittimamente venduti a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi individuati in base alla normativa vigente prima dell'emissione del decreto di concessione, è consentito procedere alla concessione del contributo, contestualmente alla liquidazione definitiva ed al frazionamento, direttamente in capo agli acquirenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 75, comma 3, L. R. 13/1998