Legge regionale 29 maggio 1995, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, recante << Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica >>, nonché all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 13/1998
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.