Legge regionale 29 maggio 1995, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, recante << Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica >>, nonché all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 5 bis aggiunto da art. 75, comma 3, L. R. 13/1998
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 13/1998
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 75, comma 2, L. R. 13/1998
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5 bis
1. Per gli interventi di edilizia convenzionata realizzati dalle imprese, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, qualora gli alloggi oggetto di contributo siano stati legittimamente venduti a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi individuati in base alla normativa vigente prima dell'emissione del decreto di concessione, è consentito procedere alla concessione del contributo, contestualmente alla liquidazione definitiva ed al frazionamento, direttamente in capo agli acquirenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 75, comma 3, L. R. 13/1998
Art. 6
1. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, le parole << entro il termine di 90 giorni >> sono sostituite dalle parole << entro il termine di 180 giorni >>.