Legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 06/04/2000

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 17 giugno 1993, n. 46, 12 settembre 1991, n. 48 e 25 giugno 1993, n. 50.
CAPO III
 Modificazioni alla legge regionale
25 giugno 1993, n. 50
Art. 13
 
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 č aggiunto il seguente:
<< 1 bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1, avviene sulla base di un programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima. >>.