Legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 06/04/2000

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 17 giugno 1993, n. 46, 12 settembre 1991, n. 48 e 25 giugno 1993, n. 50.
CAPO II
 Modificazioni alla legge regionale
12 settembre 1991, n. 48
Art. 12
 
1.
L'articolo 55 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, č sostituito dal seguente:
<< Art. 55
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le somme comunque dovute dai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici, in seguito al riscontro amministrativo- contabile dei rendiconti presentati all'organo di controllo interno, possono essere trattenute direttamente dall'Amministrazione regionale in sede di emissione di un nuovo ordine di accreditamento, anche se afferente ad un diverso esercizio finanziario e ad un diverso oggetto, mediante vincolo di commutazione della somma in entrata.
2. L'acquisizione della quietanza di cui al comma 1, produce l'effetto di regolarizzare i rendiconti interessati.