Legge regionale 19 aprile 1995 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari.

Art. 3

Individuazione dei comuni beneficiari

1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, predisposto e aggiornato sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze Armate operanti sul territorio regionale.

(1)

2. Alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi o dei finanziamenti di cui all'articolo 6 si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(2)

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 ed il provvedimento di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, sono adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 24, comma 2, L. R. 15/2004

Comma 2 sostituito da art. 238, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 4 abrogato da art. 238, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012