Art. 8
Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 16.186.230.000 per l'anno 1995.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 12 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2090 ( 2.1.232.3.08.15. ) con la denominazione << Finanziamenti e contributi a Comuni e Province per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'
articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 16.186.230.000 per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 16.186.230.000 in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (partita n. 39 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde per la quota di lire 8.992.350.000 a somme non utilizzate al 31 dicembre 1994 e trasferite, ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 11, ottavo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25.
4. Al predetto onere di lire 16.186.230.000 in termini di cassa si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.