Art. 6
Finanziamento
1. Gli interventi previsti dalla presente legge vengono effettuati con finanziamenti o contributi << una tantum >> fino ad un massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere attribuiti anche per opere pubbliche o servizi sociali già assistiti da altro contributo statale o regionale.