Legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari.
Art. 5
 Individuazione degli interventi ammessi
a finanziamento o contributo
2. L'Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004 provvede a comunicare agli Enti interessati l'ammissione a finanziamento o contributo, fissando i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 4, L. R. 15/2004
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 4, L. R. 15/2004