Art. 5
Individuazione degli interventi ammessi
a finanziamento o contributo
1. Sulla base delle domande presentate dalle Amministrazioni interessate, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell'
articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004, individua gli interventi ammessi a finanziamento o contributo sulla base delle priorità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ed in relazione ai fondi erogati dallo Stato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 4, L. R. 15/2004
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 4, L. R. 15/2004