Art. 3
Individuazione dei comuni beneficiari
1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, predisposto e aggiornato sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze Armate operanti sul territorio regionale.
2. Alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi o dei finanziamenti di cui all'articolo 6 si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 24, comma 2, L. R. 15/2004
2 Comma 2 sostituito da art. 238, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 4 abrogato da art. 238, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012