1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed alle Province il contributo corrisposto dallo Stato ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, al fine di favorire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull' uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.