Legge regionale 11 aprile 1995, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/04/1995

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, concernente disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1995).
Art. 2
 
1.
Dopo l'articolo 161 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, č aggiunto il seguente:
<< Art. 162
 Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale regionale
(programma 0.1.2.)
1. Al personale regionale, in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e successiva, č corrisposto, a decorrere dall'1 aprile 1994, quale anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella:
QualificheImporto lordo mensile
Commesso72.000.-
Agente tecnico78.000.-
Coadiutore/Guardia90.000.-
Segretario/Maresciallo104.000.-
Consigliere115.000.-
Funzionario126.000.-
Dirigente135.000.-


2. Gli importi di cui al comma 1 sono corrisposti sulla tredicesima mensilitā e sul salario aggiuntivo e sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
3. Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 104, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, č sospesa con riferimento agli importi da erogare con decorrenza 1 gennaio 1995, sino alla definizione del rinnovo contrattuale relativo al biennio 1994-1995.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995. >>.