Legge regionale 11 aprile 1995, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/04/1995

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, concernente disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1995).
Art. 1
 
1.
L'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale per le autonomie locali, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da:
a) la deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo;
b) copia dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;
c) una dichiarazione del Sindaco del Comune ovvero del Presidente della Provincia ove si dia atto che le opere, che si intende finanziare con il mutuo da stipulare, sono preordinate all'esclusivo scopo dell'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/1990.

4. L'erogazione del contributo è disposta previa presentazione del contratto di mutuo corredato dal relativo piano di ammortamento.
5. I contributi a favore dei Comuni sono concessi, per una quota pari all'ottanta per cento dell'importo previsto dal comma 9, agli enti aventi popolazione superiore a cinquemila abitanti nonché agli enti nel cui territorio ha sede una scuola media inferiore.
6. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con priorità per gli interventi relativi a edifici destinati ad uso scolastico, ivi compresi gli asili nido e le scuole materne, e per quelli relativi a edifici destinati a sede di uffici delle Amministrazioni locali.
7. L'alienazione degli immobili, oggetto degli interventi finanziati con i contributi di cui al comma 1, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di concessione del contributo, comporta la revoca dei benefici concessi, con l'obbligo per i soggetti beneficiari di rimborsare all'Amministrazione regionale le somme riscosse maggiorate degli interessi.
8. Ad avvenuta estinzione del mutuo e decorrenza del termine di dieci anni dalla data di concessione del contributo, il Sindaco del Comune ovvero il Presidente della Provincia ne danno comunicazione alla Direzione regionale per le autonomie locali mediante inoltro di apposita dichiarazione che attesti altresì l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 7.
9. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore dei Comuni, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
11. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore delle Province, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
15. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi. >>.

Art. 2
 
1.
Dopo l'articolo 161 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è aggiunto il seguente:
<< Art. 162
 Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale regionale
(programma 0.1.2.)
1. Al personale regionale, in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e successiva, è corrisposto, a decorrere dall'1 aprile 1994, quale anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella:
QualificheImporto lordo mensile
Commesso72.000.-
Agente tecnico78.000.-
Coadiutore/Guardia90.000.-
Segretario/Maresciallo104.000.-
Consigliere115.000.-
Funzionario126.000.-
Dirigente135.000.-


2. Gli importi di cui al comma 1 sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
3. Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 104, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, è sospesa con riferimento agli importi da erogare con decorrenza 1 gennaio 1995, sino alla definizione del rinnovo contrattuale relativo al biennio 1994-1995.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995. >>.