Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.

Art. 8

Prosecuzione attività del Consorzio per la Scuolamusaicisti di Spilimbergo

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è autorizzata, ai sensi delle legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, entro e non oltre il 31 dicembre 1995, la prosecuzione nelle forme consortili fra enti locali dell'attività esercitata dal Consorzio per la Scuola musaicisti di Spilimbergo.

2. Rimane confermata, nei limiti temporali di cui al comma 1, la competenza degli enti partecipanti al Consorzio e dell'Amministrazione regionale rispettivamente al versamento delle quote consortili ed al finanziamento degli interventi.

3. Gli attuali organi del Consorzio di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1995.