Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.
Art. 6
Autofinanziamento regionale
1.
Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
, l'Amministrazione regionale č autorizzata a provvedere a reperire risorse per far fronte al disavanzo conseguente all'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli di cui all'
articolo 1 del citato decreto legislativo n. 502/92
, come modificato dall'
articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
.