Art. 5
2. Tutti i pagamenti non ancora effettuati e conseguenti ad obbligazioni assunte ed in essere vengono ricondotti al regime di pagamento previsto dalle ordinarie norme di contabilità regionale e statale.
4. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi ad interventi disposti mediante aperture di credito e ordini di accreditamento a favore del Segretario Generale Straordinario sono modificati prevedendosi, da parte dell'Amministrazione regionale, non più l'obbligatorietà dell'emissione dell'ordine di accreditamento ma solo la facoltà di emetterlo, in alternativa ad altra forma di pagamento.
5. È abrogata ogni disposizione in contrasto con i commi precedenti.
Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010