Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.
Art. 12
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 31/1995
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 2, L. R. 31/1995
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, L. R. 16/1996
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 31/1996
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 32/1997
6 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 9/1999
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 2, L. R. 9/1999
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 13/2000
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 23/2002
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 43, L. R. 1/2005
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 25/2005
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 37, L. R. 12/2006
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 85, L. R. 30/2007
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 16/2008
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 2, L. R. 16/2008