Art. 1
Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 14
agosto 1987, n. 22 e dell'articolo 5 della legge regionale 9
dicembre 1991, n. 57
1.
All'
articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, dopo il comma 2, č aggiunto il seguente comma:
<< 2 bis. Per il porto di Porto Nogaro possono rientrare nei programmi di investimento, ed essere pertanto ammesse a finanziamento, le spese relative ai lavori di manutenzione ordinaria di opere, impianti ed attrezzature. >>.
2. All'
articolo 5, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, dopo le parole << programmi di investimento >>, le parole << di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << di cui all'
articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10. >>.
3. Per ciņ che attiene i programmi di investimento di Porto Nogaro, ai sensi dell'
articolo 18 della legge regionale n. 22/1987, come integrato dal comma 1, sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute dal 1 gennaio 1994.
4. Gli oneri conseguenti all'applicazione del disposto dell'
articolo 5 della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall'
articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dal comma 2, e del comma 3 del presente articolo fanno carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'
articolo 23, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dall'
articolo 65, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8.