Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.
Art. 1
 Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 14
agosto 1987, n. 22 e dell'articolo 5 della legge regionale 9
dicembre 1991, n. 57
2. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, dopo le parole << programmi di investimento >>, le parole << di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << di cui all'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10. >>.
3. Per ciò che attiene i programmi di investimento di Porto Nogaro, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 22/1987, come integrato dal comma 1, sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute dal 1 gennaio 1994.
4. Gli oneri conseguenti all'applicazione del disposto dell'articolo 5 della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dal comma 2, e del comma 3 del presente articolo fanno carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dall'articolo 65, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 3
3. Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come sostituiti dai commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 50/1993; la denominazione del precitato capitolo 865 è sostituita dalla seguente: << Spese per le convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed istituzioni universitarie per l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative per lo sviluppo dei territori montani e per l'attuazione di progetti specifici che si inquadrano nei programmi di intervento comunitario - fondi statali >>.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6
 Autofinanziamento regionale
1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere a reperire risorse per far fronte al disavanzo conseguente all'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera i), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera j), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2 La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3 A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4 Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 3, L. R. 20/1997
Art. 12
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 31/1995
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 2, L. R. 31/1995
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, L. R. 16/1996
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 31/1996
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 32/1997
6 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 9/1999
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 2, L. R. 9/1999
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 13/2000
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 23/2002
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 43, L. R. 1/2005
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 25/2005
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 37, L. R. 12/2006
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 85, L. R. 30/2007
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 16/2008
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 2, L. R. 16/2008
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.