Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 16/02/1995

Bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.
Art. 4
 
1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell' elenco n. 1 annesso alla presente legge.