Art. 12
1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria al maggior fabbisogno del Servizio sanitario regionale per l'anno 1994, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1995 un mutuo sino alla concorrenza di lire 50 miliardi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1995 uno o più contratti preliminari di mutuo sino alla concorrenza di lire 50 miliardi.