Art. 11
1. Ai sensi dell'articolo 7, numero 2, dello Statuto speciale e dell'
articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, nel triennio 1995 - 1997 è autorizzata la stipulazione di mutui, sino alla concorrenza di lire 245.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 163.350 milioni per l' anno 1995, lire 79.650 milioni per l' anno 1996 e lire 2.500 milioni per l'anno 1997.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1995 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 245.500 milioni.
3. Le somme autorizzate per l'anno 1995 non impegnate al 31 dicembre del medesimo anno, a fronte delle quali sia stato stipulato il contratto preliminare di mutuo, vanno trasferite sui corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo ai sensi dell'
articolo 6, secondo comma, della legge regionale n. 10/1982.