Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 16/02/1995

Bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.
Art. 4
 
1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell' elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 13, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 6
 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese impreviste quelle indicate nell' elenco n. 6 annesso alla presente legge.
Art. 13
 
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'annesso elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 11 sono determinati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sulla base degli impegni risultanti alla fine dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
4. La stipulazione del contratto o dei contratti definitivi di mutuo di cui all'articolo 12 è subordinata alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e deve comunque essere effettuata entro il 31 dicembre 1996 sulla base degli impegni risultanti alla fine dell'esercizio finanziario 1995.
5. Per le somme di cui all'articolo 11, comma 3, la determinazione degli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 11 viene effettuata, con le modalità previste al comma 3, in relazione all'impegno delle singole spese e comunque entro l'anno successivo a quello d'impegno.
6. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 fanno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.