Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

CAPO III

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATOE DELLA COOPERAZIONE

Art. 128

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 129

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 130

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 131

Interventi a favore della cooperazione(programma 2.5.3.)

1. La spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 149, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di complessive lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

2. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1997.

3. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

4. È revocata la spesa complessiva di lire 1.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 850 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, come rideterminata e così autorizzata per la quota relativa all'anno 1995 dall'articolo 149, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, e come autorizzata, per la quota relativa all'anno 1996, dall'articolo 149, comma 10, della medesima legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

Art. 132

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010