Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

CAPO III

INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EX ARTICOLO 12DELLA LEGGE N. 19/1991

Art. 154

Realizzazione delle opere autostradaliper i collegamenti con la rete autostradaleRideterminazione di spesa(programma 1.5.1.)

1. La spesa di lire 20.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 71, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è rideterminata in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1995, e lire 5.000 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

2. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni la rimodulazione e l'iscrizione dell'entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 335 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.