Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

CAPO II

INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EX ARTICOLO 7, COMMA 2,DELLA LEGGE N. 19/1991, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.ASSEGNAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DELLO STATUTO

Art. 148

Interventi per iniziative di svilupponei territori montani(programmi 0.5.1. e 0.7.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1997.

2. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

3. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 50/1993 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 50/1993 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997.

6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

7. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 50/1993 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.

8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1026 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

9. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 50/1993 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.

10. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 1027 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

11. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

Art. 149

Opere idraulico-forestali e interventi nel settore forestale(programmi 1.3.1., 1.3.2. e 1.3.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 218 milioni, suddivisa in ragione di lire 56 milioni per l'anno 1996 e lire 162 milioni per l'anno 1997.

2. Il predetto onere complessivo di lire 218 milioni fa carico al capitolo 2809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.

4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1997.

6. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

7. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 5.000 milioni per l'anno 1997.

8. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

9. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo o piano particolaregiato dell' ambito di tutela ambientale addottato o approvato ai sensi della citata legge regionale 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.

(1)

10. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

11. Corrispondentemente è prevista per gli anni 1996 e 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

Note:

Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 1, L. R. 16/1996

Art. 150

Opere di viabilità di interesse regionale(programma 1.5.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 1996.

2. Il predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 3672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

3. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1996 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

Art. 151

Conferimento al Fondo di rotazioneper le iniziative economiche(programma 3.5.1.)

1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 49.000 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 49.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.592 milioni per l'anno 1996 e di lire 46.408 milioni per l'anno 1997.

3. Il predetto onere di lire 49.000 milioni fa carico al capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

4. Corrispondentemente è prevista per gli anni 1996 e 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

Art. 152

Conferimento al Fondo speciale di rotazionea favore delle imprese artigiane(programma 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma di lire 2.000 milioni al << Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli- Venezia Giulia >>, istituito con legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.

3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

4. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

Art. 153

Revoche di spese(programmi 3.1.1., 3.1.7., 2.5.3.)

1. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

2. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

3. È revocata la spesa di lire 4.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

4. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

5. È revocata la spesa di lire 148 milioni per l'anno 1996, come rideterminata dall'articolo 165, comma 18, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 7863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.