Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

CAPO III

NORME SPECIALI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVACONCERNENTE I TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI

Art. 15

Utilizzo dei limiti d'impegno di cui all' articolo 6,comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, eall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio1991, n. 4

1. La proroga al 31 dicembre 1994 disposta dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, per l'utilizzo delle quote del limite d'impegno assegnate alle Province ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è differita al 31 dicembre 1995.

2. In deroga al disposto dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, le somme corrispondenti alle economie di spesa determinatesi ai sensi del citato articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 3/1990 in relazione alle quote del limite d'impegno assegnate alle Province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere reimpiegate, per le medesime finalità, entro il 31 dicembre 1995.

3. Decorso il termine del 31 dicembre 1995 di cui ai commi 1 e 2, le somme non impegnate costituiscono economie e devono essere restituite all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 3/1990.