Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 98

Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricolturaInterventi finanziati con ricorso a mutuo(programma 3.1.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

3. Per le finalità previste dall'articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6208 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

5. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.