Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 94

Opere pubbliche di primario interessesportivo cittadino del comune di Trieste(programma 2.4.4.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo pluriennale, nella misura massima prevista dal comma 5, per una durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che l'Ente stipula per la realizzazione di nuove opere pubbliche di primario interesse sportivo cittadino.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'Istituto mutuante, nonché dal progetto esecutivo dell'opera e dal relativo preventivo di spesa. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulti il piano di ammortamento, in linea capitale e interessi.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

6. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997 fa carico al capitolo 6134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.