Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 84

Tutela dei beni artistici, culturali,storici e archivistici(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

3. Per le finalità previste dall'articolo 49 della legge regionale n. 60/1976, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

4. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

5. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 250 milioni.

6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.

7. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

9. Per le finalità previste dall'articolo 96, comma 13, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997.

10. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

11. Per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 e dall'articolo 48, come integrato dall'articolo 11 della legge regionale n. 30/1986, della legge regionale n. 60/1976, è autorizzata la spesa complessiva di lire 550 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 250 milioni per l'anno 1997.

12. Il predetto onere complessivo di lire 550 milioni fa carico al capitolo 5239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

13. All'articolo 34, comma 32, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, come modificato dall'articolo 209 della legge regionale n. 5/1994, sono aggiunte, in fine, le parole << nonché per le attrezzature dei locali della casa stessa da destinare a 'Centro studi' >>.

14. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 32, della legge regionale n. 1/1993, come modificato dall'articolo 209 della legge regionale n. 5/1994 e dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.

15. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.