Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 79

Inserimento nella scuola materna e dell'obbligoed attività di sostegno a favore dei Rom(programma 2.3.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

2. Il predetto onere complessivo di lire 90 milioni fa carico al capitolo 5040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.