Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 43

Opere idraulico-forestali(programma 1.3.2.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

3. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.