Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 2

Trasferimenti alle Province(programma 0.6.2.)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 41.000 milioni, suddivisa in ragione di:

a) lire 24.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi, nella misura di lire 1.500 milioni, gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;

b) lire 17.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti;

(1)

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 24.000 milioni per l'anno 1995.

3. Il predetto onere di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni per l'anno 1995.

5. Il predetto onere di lire 17.000 milioni fa carico al capitolo 1820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 11/1999