Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 19

Attuazione dell'obiettivo 5 b) previstodall'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993(programma 5.1.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 117, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 58.882 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 12.335 milioni per l'anno 1995, di lire 10.025 milioni per l'anno 1996, di lire 12.100 milioni per l'anno 1997 e di lire 12.174 milioni per l'anno 1998 e di lire 12.248 milioni per l'anno 1999.

2. L'onere complessivo di lire 34.460 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

3. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi. Al maggior onere previsto in lire 74 milioni per l'anno 1998 e in ulteriori lire 74 milioni per l'anno 1999, rispetto a quello relativo all'anno 1997, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte della cessazione della spesa autorizzata dall'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 1976, n. 20, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

4. È revocata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 140, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.