﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 14 febbraio 1995

      , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 157</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Recupero del compendio di Villa Ottelio(programma 0.6.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere all'Azienda regionale delle foreste della  Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario per  il recupero statico e funzionale e l'adeguamento alla normativa comunitaria  del compendio della Villa Ottelio di  Ariis  di Rivignano,  gestito  dall'Azienda ai sensi  dell'articolo  3 della  legge  regionale 25 maggio 1966, n.  7,  al  fine  di istituire  nel  compendio medesimo  un  centro  culturale  e formativo per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza e della   fruizione,  ai  fini  ricreativi,   scientifici   ed educativi,  dei  valori  e  degli equilibri  degli  ambienti naturali.  A  tal fine è autorizzata la concessione  di  un finanziamento straordinario complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno  degli anni dal 1995 al 1997.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  finanziamento di cui al  comma  1  può  essere concesso  ed  erogato  in  via  anticipata  ed  in  un'unica soluzione, avuto riguardo alle singole quote annuali, previa presentazione  di un programma degli interventi  che  devono essere attuati e di una relazione illustrativa, corredati di un  preventivo  di  spesa.  I  termini  e  le  modalità  di rendicontazione  del  finanziamento  predetto  sono  fissati dalla  deliberazione della Giunta regionale che  dispone  la concessione del finanziamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la  spesa  complessiva  di lire 900  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 250 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1995-1997  e  del bilancio per l'anno 1995.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 42, L. R. 29/1996</p></p></body></html>