Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 153

Revoche di spese(programmi 3.1.1., 3.1.7., 2.5.3.)

1. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

2. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

3. È revocata la spesa di lire 4.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

4. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

5. È revocata la spesa di lire 148 milioni per l'anno 1996, come rideterminata dall'articolo 165, comma 18, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 7863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.