Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 151

Conferimento al Fondo di rotazioneper le iniziative economiche(programma 3.5.1.)

1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 49.000 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 49.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.592 milioni per l'anno 1996 e di lire 46.408 milioni per l'anno 1997.

3. Il predetto onere di lire 49.000 milioni fa carico al capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

4. Corrispondentemente è prevista per gli anni 1996 e 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.