Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 14

Contributi alle Comunità montane per opere pubblichedi preminente interesse sociale ed economicoFondi statali(programma 0.7.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 345.500.600 per l'anno 1997.

2. Il predetto onere di lire 345.500.600 fa carico al capitolo 1013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

3. Corrispondentemente sul capitolo 330 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci è prevista per l'anno 1997 l'entrata di pari importo a valere sull'autorizzazione di spesa statale di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.