Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 126

Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppoeconomico della montagna SpA(programma 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dall'articolo 124 della legge regionale 1 febbraio 1993, n.1, e dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n.50, sino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 milioni.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

3. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1610 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.