Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 114

Programmi di sviluppo del settore agricolonei territori montani(programma 3.1.7.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 1.750 milioni per l'anno 1995.

2. Il predetto onere di lire 1.750 milioni fa carico al capitolo 6848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.