Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 103

Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci,salmastre, vallive e lagunari(programma 3.1.2.)

1. È revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 116 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.