Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 102

Credito di miglioramento fondiario e aziendale(programma 3.1.2.)

1. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 112, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed iscritta a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

2. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 113, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.