Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
E DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI
Art. 118
 Interventi per la realizzazione e la manutenzione
di infrastrutture nel settore industriale
(programma 3.2.3.)
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Nel testo dell'articolo 133 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, al comma 1 le parole << e la realizzazione >> sono sostituite con le parole << , la realizzazione e la manutenzione straordinaria >>.
4. Per le finalità previste dall'articolo 133, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, come integrato dal comma 3, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 11, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie e ferroviarie a servizio della zona industriale consortile.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 6.
8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione esecutiva con cui il Consorzio dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
9. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
10. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 500 milioni.
11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
12. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 7427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
13. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
14. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
15. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 122
 Adeguamento ecologico dei processi e
degli impianti produttivi
(programma 3.2.4.)
1. È revocata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 101, comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, ed ulteriormente modificato dall'articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l'anno 1995 e di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 5.200 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 70, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, con l'articolo 134, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, nonché rideterminate per l'anno 1994 con l'articolo 101, commi 9 e 10, della legge regionale n. 1/1993, limitatamente a quanto non utilizzato al 31 dicembre 1994 e disponibile sui capitoli corrispondenti ai capitoli 7593 e 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, si intendono date per le finalità di cui al comma 3.
Art. 123
 Nuove tecniche di gestione aziendale,
attività promozionale e di penetrazione commerciale
(programma 3.2.1.)
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 24 e dall'articolo 25, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, della legge regionale n. 2/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1995 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17 e dall'articolo 18, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 3/1993, della legge regionale n. 2/1992, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 54 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è rideterminata in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1995 e di lire 400 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.