Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SANITÀ
Art. 73
 Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 10.500 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 11.500 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. In applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale n. 5/1994, le risorse autorizzate per l'anno 1995 con il comma 8 del medesimo articolo 79 e con il comma 1 sono così ripartite fra gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 79:
a) lire 3.250 milioni per i consultori familiari pubblici e privati;
b) lire 3.250 milioni per la tutela della salute mentale;
c) lire 1.000 milioni per la tutela della salute dei tossicodipendenti;
d) lire 400 milioni per la disinfestazione del territorio dai ratti;
e) lire 100 milioni per il rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi;
f) lire 2.500 milioni per i sussidi a favore dei soggetti nefropatici.

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 19, comma 16, L. R. 12/1995