Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ABITAZIONE
Art. 45
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
5. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Il limite di impegno di lire 8.000 milioni, autorizzato per l'anno 1995 dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotto di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 47
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale n. 75/1982, i rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, pari a lire 20.000 milioni, previsti nell'anno 1997 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, non riaffluiscono al citato Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e dei commi 1 e 2, l'ammontare del Fondo regionale per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale n. 75/1982 è determinato nelle misure e per le finalità sotto specificate:
a) lire 16.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.800 milioni per l'anno 1995, di lire 2.900 milioni per l'anno 1996 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1997, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995;
b) lire 1.000 milioni per l'anno 1996 per interventi a favore delle cooperative edilizie a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

Art. 52
 Progetti e realizzazioni di risparmio energetico
nel campo dell'edilizia pubblica
(programma 1.4.2.)
1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 58, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 53
 Edilizia di pubblico interesse
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dal primo e terzo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, dall'articolo 99 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, e dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale n. 20/1983, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1995 e dall'anno 1997, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2014;
c) lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

5. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2016 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 55
 Interventi degli enti locali e degli IACP a servizio delle
caserme militari e per le sedi delle forze dell'ordine
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 15, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, così come sostituito dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, sono autorizzati nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 200 milioni e nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 150 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l'anno 1995;
b) lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2014;
c) lire 150 milioni per l'anno 2015.

5. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.